Sentenze

Diritto Civile20 maggio 2021

La Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite a seguito di regolamento preventivo di Giurisdizione, ha stabilito che il rimborso delle spese legali del Sindaco assolto in un procedimento penale costituisce un diritto soggettivo sia nell’ipotesi in cui i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati successivamente, sia anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 7-bis, D.L. n. 78 del 2015 (SU n. 3887/2020).

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Con l’ordinanza in esame (n. 3887/2020 del 17/2/2020) la suprema Corte di Cassazione a sezioni riunite ha riconosciuto che la pretesa di un Sindaco a vedersi corrisposte le spese legali sostenute per il giudizio penale relativo a fatti ritenuti commessi nell’adempimento dei suoi compiti -conclusosi con la sua assoluzione- attiene all’accertamento di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo sia nell’ipotesi in cui i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati in epoca anteriore, sia posteriore all'entrata in vigore dell'art. 7-bis, D.L. n. 78 del 2015.

Ciò che conferisce rilievo alla qualificazione della pretesa è l’iter argomentativo che sorregge l’impianto motivazionale che nega la fondatezza di quanto variamente sostenuto da diverse Corti di merito nonché dai Giudici contabili. Sino ad oggi, diversi Giudici contabili e alcune corti di merito hanno variamente sostenuto che: «Ai fini del rimborso a un assessore comunale delle spese legali da lui sostenute nell'ambito di un processo penale per delitti contro la pubblica amministrazione conclusosi con sentenza di proscioglimento con formula piena, non è applicabile il principio, valevole nell'ambito del contratto di mandato, per cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico»; sent. 165/2012 Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Basilicata. Anche la giurisprudenza di merito amministrativa (TAR Lecce sent. 1821/2016) si è pronunciata su un caso analogo (in cui la pronuncia assolutoria nei confronti di un Sindaco era ''perché il fatto non sussiste'') statuendo: «l'orientamento giurisprudenziale più avveduto esclude la possibilità di equiparare, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute per affrontare un procedimento penale, il dipendente dell'ente locale al consigliere comunale per la diversa struttura ontologica del rapporto che lega costoro alI'ente medesimo. Mentre, infatti, il dipendente è legato all'ente locale da un rapporto di servizio vero e proprio … Il consigliere comunale è vincolato all’ente da mero rapporto di carattere onorario… Mentre quest'ultimo agisce per conto del mandante, ossia nell'interesse esclusivo del mandante, il consigliere comunale è chiamato a curare gli interessi di tutta la comunità locale in cui opera o, quanto meno, di tutta la parte politica che lo ha eletto, il che genera un rapporto che può definirsi di rappresentanza politica». Idem il Tribunale di Lanciano con l’ordinanza 913/2017 e il Tribunale di Potenza con la sentenza 987/17.

Con l’ordinanza in commento, i giudici di legittimità hanno, invece, sconfessato l’assunto pervicacemente affermato sottolineando che detta esegesi non è condivisibile, sottolineando che: «In tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi; ne consegue che, con riferimento a funzionari onorari del Comune (persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato; nella specie assessore e vicesindaco), in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l’art. 1720 cod. civ., da applicare in via analogica ai sensi dell’art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile (Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2006, n. 478). Tale soluzione è destinata a trovare conferma anche alla luce della disciplina introdotta – nel testo dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 – dalla legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l’ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti (l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; l’assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d’altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell’amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l’equilibrio di bilancio, che non assegna all’ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.»

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Diritto Fallimentare19 marzo 2019

In caso di L.c.a. i crediti lavoristici (nello specifico presunti crediti da demansionamento e illegittimo trasferimento) possono essere fatti valere nei confronti della procedura concorsuale -con l'applicabilità del relativo regime di opposizione ai sensi dell'art. 209 L.F.- solo qualora ne sia stata accertata l'esistenza e che ne sia indicato il relativo valore in termini monetari. Va, dunque, dichiarato escluso dallo stato passivo il credito derivante dal giudizio di merito interrotto per l’intervenuta l.c.a e non tempestivamente riassunto ai sensi dell’art. 305 c.p.c..

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Un dipendente di un istituto di credito ancora in bonis ricorse al Giudice del lavoro per ottenere la declaratoria di illegittimità del suo intervenuto trasferimento e asserito demansionamento con conseguente risarcimento danni; medio tempore la parte datoriale veniva sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa e, dunque, il giudizio sospeso ex lege. A seguito di ciò il ricorrente si rivolse agli organi liquidatori proponendo istanza di ammissione al passivo e la domanda venne accolta con riserva da sciogliere all’esito della definizione del giudizio lavoristico. Il dipendente -attraverso un giudizio di opposizione allo stato passivo- contesta dinnanzi al Tribunale di Rovigo detta decisione reclamando l’ammissione in via definitiva evidenziando come, medio tempore, il giudizio lavoristico si fosse, in realtà, estinto per mancata riassunzione (ex art. 305 c.p.c.). Ciò in quanto parte ricorrente aveva ritenuto che, successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il credito dovesse essere fatto valere secondo il procedimento speciale di formazione del passivo previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, e non già in base all'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro. Il giudice del Tribunale di Rovigo con Decreto del 15 marzo 2019, ha censurato detto argomentare sottolineando come secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale i crediti lavoristici possono essere fatti valere nei confronti della procedura concorsuale con l'applicabilità del relativo regime di opposizione ai sensi dell'art. 209 L.F., «presuppone l'insinuazione del credito nello stato passivo che, a sua volta, presuppone necessariamente che ne sia stata accertata l'esistenza e che ne sia indicato il relativo valore in termini monetari, secondo la regola desumibile dagli artt. 93 e 95 L.F., applicabile anche in materia di liquidazione coatta amministrativa (vedi, per tutte: Cass. 9 giugno 2014, n 12873; Cass. 15febbraio 2016, n 2917)" (Cass. sez, lav., 19 giugno 2017, n. 15066). Poiché per la durata della procedura amministrativa di liquidazione coatta "le azioni non aventi ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma di denaro restano al giudice de/lavoro" (Cass. sez. unite, 10 gennaio 2006, n. 141), l'an e il quantum del diritto di credito dell'opponente avrebbero dovuto essere accertati dal Giudice del Lavoro e non nell'ambito della procedura di liquidazione amministrativa». Nel caso di specie, dunque, il lavoratore, per far valere le proprie ragioni risarcitorie, non poteva che proseguire il giudizio dinanzi al giudice del lavoro per poi, eventualmente, una volta accertato l’an e il quantum dei propri crediti, chiederne l’ammissione nello stato passivo ai competenti organi della procedura concorsuale. La decisione di lasciare estinguere il processo incardinato dinanzi al Giudice del Lavoro ha determinato «il venir meno della condizione cui era legata l'ammissione del credito di parte opponente» e, conseguentemente, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile e il credito, prima ammesso con riserva, viene definitivamente escluso dal Tribunale territoriale con conseguente disposizione di modifica dello stato passivo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa n. 1***/2018 R.G. di opposizione ex art. 98 L.Fall., promossa da: B**** S***** (Avv. **); contro C***** ****** ******* Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori ****** ******** (Avv. ***** ******); ***

Premesso che:

l'opponente, in data 24/03/2016, instaurava dinanzi al Giudice del lavoro una causa contro C***** ****** ******* Società Cooperativa (di seguito anche "C*****"), al fine di ottenere l’accertamento del demansionamento e del trasferimento illegittimo posti in essere dall' istituto di credito nei suoi confronti. Nelle more di detto giudizio veniva avviata la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di ****. B**** S***** chiedeva, dunque, l'ammissione allo stato passivo per i crediti a lei asseritamente dovuti a titolo di risarcimento del danno derivatole dal demansionamento e dal trasferimento illegittimo, per una somma complessiva di Euro 91.999,19. I Commissari Liquidatori ammettevano il credito di B**** S***** con riserva, "trattandosi di asserito credito per risarcimento del danno patrimoniale per demansionamento, per il quale è tuttora in corso un giudizio". Il giudizio lavoristico, interrotto a seguito della messa in liquidazione dell'odierna opposta, si era in realtà estinto ex lege ex art. 305 c.p.c, alla luce della mancata riassunzione dello stesso da parte dell'odierna opponente. In questa sede, l'opponente contesta il provvedimento assunto dal giudice delegato, di ammissione con riserva del suo credito, ritenendolo privo in fatto del presupposto giustificativo, ovvero la pendenza di un separato giudizio. Conclude chiedendo l'ammissione in via definitiva allo stato passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. l c.c., del suo credito. Instaurato il giudizio, si sono costituiti i Commissari Liquidatori, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto e l'esclusione del credito dell'opponente dal passivo della procedura.

Rilevato che:

preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'opposizione proposta da B**** S*****. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i crediti lavoristici possono essere fatti valere nei confronti della procedura concorsuale, con l'applicabilità del relativo regime di opposizione ai sensi dell'art. 209 L.F. Tuttavia, ha specificato che "tale possibilità presuppone l'insinuazione del credito nello stato passivo che, a sua volta, presuppone necessariamente che ne sia stata accertata l'esistenza e che ne sia indicato il relativo valore in termini monetari, secondo la regola desumibile dagli artt. 93 e 95 L.F., applicabile anche in materia di liquidazione coatta amministrativa (vedi, per tutte: Cass. 9 giugno 2014, n 12873; Cass. 15febbraio 2016, n 2917)" (Cass. sez, lav., 19 giugno 2017, n. 15066). Poiché per la durata della procedura amministrativa di liquidazione coatta "le azioni non aventi ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma di denaro restano al giudice de/lavoro" (Cass. sez. unite, 10 gennaio 2006, n. 141), l'an e il quantum del diritto di credito dell'opponente avrebbero dovuto essere accertati dal Giudice del Lavoro e non nell'ambito della procedura di liquidazione amministrativa. Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione. L'estinzione del processo dinanzi al Giudice del Lavoro determina, inoltre, il venir meno della condizione cui era legata l'ammissione del credito di parte opponente. Lo stesso deve essere dunque escluso dal passivo della procedura di liquidazione di C*******. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti si intendono assorbite dall'eccezione preliminare affrontata. L'opposizione deve essere quindi respinta, con condanna dell'opponente alle spese, liquidate in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 54/2014 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), con esclusione della tariffa prevista per la fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività e con applicazione della riduzione del 50% delle tariffe medie ivi previste in ragione della natura e non complessità dell'attività svolta e della mancata valutazione del merito della causa,

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da B**** S*****; dispone l'esclusione del credito vantato da B**** S*****, pari ad Euro 91.999,19, dal passivo della procedura di liquidazione amministrativa di C***** ******* ******* Società Cooperativa; condanna B**** S***** a rifondere a C***** ******* ******* Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa le spese dell'opposizione, che liquida in € 4.015,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie. Dispone che i Commissari liquidatori provvedano alla conseguente modifica dello stato passivo. Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Civile il giorno 15 marzo2019. Il Giudice estensore
Diritto Penale23 ottobre 2018

Abuso edilizio (art. 44 lett. B DPR 380/2001) ed Art. 131 bis c.p.

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La costruzione abusiva, in assenza del permesso di costruire, di un manufatto di materiale eterogeneo, tramite la posa in opera di tubi verticali ed orizzontali sormontati da una copertura di telo, in presenza della esiguità del danno e della non abitualità del comportamento, consente l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ascritto. (Sent. Tribunale di Roma, Sez. VIII, n. 8805/18) avv. Roberta Girone /Diritto Penale Il signor S.K. veniva tratto a giudizio per il reato di abuso edilizio per aver realizzato all’interno di una corte di mq. 300 ed in assenza del permesso di costruire, un manufatto di materiale eterogeneo, tramite la posa in opera di tubi verticali ed orizzontali sormontati da una copertura di telo, delle dimensioni di mt. 7x3 usata per deposito materiali. L’autorità giudiziaria, all’esito dell’istruttoria, riteneva che non si fosse in presenza di un manufatto esonerato dalla necessità di titolo autorizzativo e che non fosse precario, ma considerava trattarsi, comunque, di un manufatto leggero che – da quanto riferito anche dal difensore- era già stato demolito. Il Tribunale valutava la condotta dell’imputato - che aveva eliminato la struttura- e pertanto appariva complessivamente poco grave e collocabile attorno all’entità minima del fatto conforme al tipo e pertanto, considerata anche la lievissima entità dell’offesa arrecata, si posizionava nell’alveo dei fatti in cui la norma del 131 bis c.p.c risultava applicabile. Valutata, altresì, la non abitualità della condotta, il Tribunale di Roma, ritenendo presenti gli indici indicati dal legislatore per la applicabilità dell’art. 131 bis c.p. – ossia l’esiguità del danno e la non abitualità del comportamento- assolveva K.S. dal reato lui ascritto per non essere lo stesso punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Roberta Girone

Diritto Penale3 aprile 2018

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, art. 495 c.p

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Il semplice accertamento radiografico eseguito su un soggetto che si dichiari minore, non supportato da una visita pediatrica che tenga conto dei parametri emergenti dalle tabelle auxologiche dei diversi paesi, e per di più non indicante il margine di errore, non consente di stabilire l’età anagrafica del soggetto e quindi la maggiore età sostenuta dall’accusa. (Sent. Tribunale di Roma, Sezione VII, 28.09.2017) Roberta Girone Il signor M.R. veniva rinviato a giudizio per il reato previsto dall’art 495 c.p. per aver dichiarato falsamente alla P.G. di essere minore degli anni 18. In sede di ordinario controllo effettuato dalla Polizia Giudiziaria, infatti, il prevenuto dichiarava di essere nato il 5.06.97; gli operatori di PG conducevano il M.R. presso il più vicino nosocomio per sottoporlo a visita radiografica, ove il medico di Pronto Soccorso stabiliva che lo studio dell’età ossea corrispondeva ad una età anagrafica maggiore degli anni 18. A seguito di quanto emerso all’esito della relazione dell’operante, il Tribunale dichiarava – affermando di non condividere l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che in casi analoghi ha ritenuto che gli esiti degli esami radiologici costituiscano prova adeguata della maggiore età (cfr sent. Corte Cassazione sez. I n. 35890 del 2012)- l’impossibilità di stabilire con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la maggior età del ragazzo. Considerati - come indicato dal difensore avv. R.G. - il Parere formulato dal Consiglio Superiore di Sanità all’esito della seduta del 25.02.2009 unitamente alla Circolare del Ministero dell’Interno dell’11.07.2007 Prot. 17272/7, il Tribunale stabiliva che il semplice accertamento radiografico eseguito su un soggetto che si sia dichiarato minore, se non supportato da una visita pediatrica che tenga conto dei parametri emergenti dalle tabelle auxologiche dei diversi paesi, e per di più se non indicante il margine di errore, non può costituire prova adeguata a smentire al di là di ogni ragionevole dubbio la dichiarazione dell’imputato in ordine alla sua minore età. Per l’effetto, il Tribunale assolveva M.R. dalla fattispecie ascrittagli ai sensi dell’art 530 c.p.p. per insussistenza del fatto.
Diritto Penale27 aprile 2017

La Causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. può applicarsi anche al reato di danneggiamento aggravato (art. 635 comma 2 c.p.).

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In data 16.03.2017 H.P. veniva tratto in arresto dalla P.G. per il delitto di cui all’art. 635 commi 1 e 2 (in relazione all’art. 625 n. 7) c.p. perché, colpendo con numerosi calci la porta posteriore dell’autobus di linea Atac che lo stava trasportando unitamente ad altri tifosi presso lo Stadio Olimpico in occasione della partita di calcio Roma/Olimpique Lione, danneggiava la predetta porta mandandone in frantumi il vetro. Per il giorno successivo veniva disposta la presentazione dell’imputato per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo e, all’esito della convalida, il difensore avv. Roberta Girone avanzava richiesta di giudizio abbreviato e forniva prova dell’offerta reale della somma di euro 1.500,00 effettuata, a titolo di risarcimento danno, in favore dell’a società Atac. A seguito di quanto emerso all’esito della relazione degli operanti e dell’interrogatorio del H.P., il Tribunale dichiarava la sussistenza degli estremi del delitto contestato, ma riteneva sussistenti nella fattispecie le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità contemplata dall’art. 131 bis c.p., introdotta con il d.lgs. n. 28/2015. Invero, il Tribunale considerava il fatto di particolare tenuità, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno cagionato, che peraltro l’imputato aveva offerto di risarcire, provvedendo al deposito, su libretto di deposito giudiziario, di una somma ritenuta congrua ed idonea a soddisfare ogni tipo di pretesa risarcitoria riconducibile all’episodio in questione. Osservato, altresì, che la condotta non aveva caratteristiche di abitualità, e che l’imputato nel suo paese (Francia) lavorava in polizia, senza alcun tipo di precedente, il Tribunale assolveva H.P. dal reato ascrittogli perché non punibile per la particolare tenuità del fatto. Avv. Roberta Girone
Diritto Civile19 gennaio 2017

La condotta del coniuge che rende dichiarazioni lacunose e mendaci in ordine alla sua consistenza patrimoniale è valutabile ai sensi degli artt. 116 e 118 cpc, nonché ai fini della soccombenza

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Nella sentenza in commento, la prima sezione Civile del Tribunale ordinario di Roma, nel decidere un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ha ritenuto di censurare il comportamento processuale del coniuge – ricorrente- che ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alla sua consistenza patrimoniale. Il tribunale ha ritenuto tale condotta valutabile ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c. in quanto il soggetto reticente, fornendo dichiarazioni sempre lacunose e talvolta mendaci, ha precluso al giudicante di approdare ad un’esaustiva ed affidabile ricostruzione delle sue possibilità economiche. Pertanto, nonostante non risultasse documentata con assoluta certezza e precisione la notevole capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente, per il Giudice è stato possibile desumerla anche dalla mancata produzione di dichiarazioni complete ed esaustive. Inoltre il Tribunale ha integralmente posto a carico del soggetto non collaborativo le spese processuali, sottolineando come detta condotta ostile avesse irragionevolmente dilatato i tempi processuali richiedendo attività istruttorie supplementari che, altrimenti, non sarebbero state necessarie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai seguenti magistrati: dott.ssa F***** M****** dott. V******* V****** dott. R****** R****** Presidente Giudice Giudice rei. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ****/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2011, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2016 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

C****** A******, nato a ******* il *.*.19**, elettivamente domiciliato in Roma, Via ******** , presso lo studio dell'Avv.***** *******, rappresentato e difeso in questo giudizio dall'Avv. **** **** per procura in calce al ricorso

- ricorrente -

E

*******, nata a ********, il *.*.19**, elettivamente domiciliata in Roma, Via ******, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Girone che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege-

Conclusioni: all'udienza del 16 dicembre 2015 le parti hanno precisato le conclusioni a verbale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 22.12.2011 e ritualmente notificato il 22.2.2012 C******** deduceva: - di essersi unito in matrimonio concordatario con ********* in Roma 1'**.**.1983; - che dall'unione erano nati tre figli: ****** nel 1987, ****** nel 1992 e ***** nel 1994; - che l 'unione coniugale era naufragata e le parti avevano sottoscritto separazione consensuale in data 8.3.2007, omologata dal Tribunale di Cosenza in data 4.4.2007; - che in sede di separazione consensuale: la casa coniugale veniva assegnata allo stesso ricorrente; i figli continuavano a vivere tutti e tre presso il padre che si impegnava a farsi carico del loro mantenimento per intero; i coniugi si dichiaravano autonomi economicamente; i coniugi si impegnavano a vendere la casa al mare e a dividersi al 50% il prezzo ricavato; - che i figli vivevano ancora con il padre e che non erano autonomi economicamente; - che dall'epoca della separazione la comunione coniugale non si era più ricostituita. Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, dichiararsi l'autonomia patrimoniale dei coniugi e porsi a carico del padre per intero il mantenimento dei tre figli. B*********** si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando nel resto la domanda di parte ricorrente. La B******* deduceva:
  • di aver accettato in un periodo di debolezza inique condizioni di separazione;
  • che il C******* era un facoltoso imprenditore parte di una delle più importanti e ricche famiglie della Provincia di origine;
  • che, in particolare, il padre di *********** e di seguito con lui lo stesso ******* erano titolari, in via diretta o indiretta, di numerose e ricche società di trasporto;
  • di avere lasciato un lavoro da hostess in Alitalia per tornare in Calabria con il marito; di essersi in via principale dedicata alla cura e all'educazione dei figli e di essersi di seguito impiegata quale docente nel settore pubblico; che il tenore di vita durante la comunione familiare era stato di elevatissimo livello e garantito in via del tutto principale dalle disponibilità economiche del marito, molto più elevate di quanto mai fiscalmente dichiarato dal ********** che si presentava come dipendente di una delle società di trasporti riconducibili alla sua famiglia;
  • di essersi trasferita a Roma dopo la separazione, di aver attraversato una profonda depressione, di aver tentato il suicidio con esiti di particolare gravità, di vivere in sub-affitto, di aver dovuto chiedere aspettativa senza retribuzione per motivi di salute;
  • che il più grande dei tre figli non viveva più in Calabria come il padre, ma da solo a Roma, e che il padre lesinava sul mantenimento dei figli ancora con lui in Calabria.
Tanto dedotto e rilevato *********** ha concluso chiedendo:
  • dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
  • disporsi l'affido congiunto dell'unico figlio ancora minore confermandosi la sua collocazione con il padre in Calabria;
  • porsi a carico del ricorrente un assegno divorzi/e pari ad euro 3.500,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 17.5.2012 comparivano entrambe le parti e il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ponendo a carico del C******* un assegno provvisorio, quale contributo al mantenimento della moglie, pari ad euro 1.500,00 mensili. In data 15-28.2.2013 veniva emessa sentenza non definitiva con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. La causa di divorzio proseguiva per l'istruttoria sulle residue domande di contenuto economico, esperita in via documentale e con richiesta di informazioni alla Guardia di Finanza. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4.2.2015 e, successivamente, rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 5-8.6.2015 per procedere all'esperimento di una c.t.u. contabile. Di seguito mutava il G.i. su disposizione del Presidente di Sezione e per il sopravvenuto esonero dal lavoro giudiziario del precedente G.i. impegnato in una commissione di concorso. Successivamente, depositata la c.t.u. contabile, all'udienza del 16 settembre 2016, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. I figli delle parti sono maggiorenni. Il maggiore vive a Roma ed è da tempo autonomo, come dichiarato anche dal padre all'ultima udienza innanzi al G.i., dal momento che lavora e ha costituito un proprio nucleo familiare. I due figli più piccoli di anni 22 e 24, per età e attitudini professionali, non sono ancora autonomi economicamente. Sul punto non vi è contestazione tra le parti. I ragazzi, benché abbiano iniziato a svolgere lavori saltuari, soprattutto il minore, con competenze da meccanico, vivono con il padre e sono a carico di questi. Nell' introdurre il giudizio il C****** ha chiesto dichiararsi l'autonomia tra i coniugi richiamando la pattuizione in tal senso intercorsa in sede di separazione consensuale nel 2007 innanzi al tribunale di Cosenza. Nel costituirsi in giudizio la B******** ha dedotto di essere in serie difficoltà economiche e di avere diritto ad un assegno divorzile, da porsi a carico del marito, descritto come un facoltoso imprenditore. Al fine di valutare la fondatezza della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla parte resistente occorre ricordare come presupposto per la determinazione dell'assegno divorzile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sia l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, il tenore di vita precedente deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali (Cass. 12.7.2007, n. 15610). Anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 15.5.2013, n. 11686). Al fine di delibare la domanda di assegno divorzile vanno allora, nella fattispecie, considerati alcuni elementi incontestati tra le parti. Il matrimonio tra le parti è durato ventiquattro anni fino alla separazione e trenta anni fino alla pronuncia di divorzio. Per scelta comune dei coniugi il tenore di vita matrimoniale è stato sostenuto in via principale dal marito, titolare di indiscusse capacità patrimoniali e reddituali, mentre la moglie si è dedicata alla cura e all'educazione dei figli rinunciando a un impiego in Roma quale dipendente Alitalia per tornare nel Paese di origine. Come dedotto dalla resistente, verificabile già dalla documentazione in atti e nemmeno specificamente contestato dall'odierno ricorrente, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio è stato più che agiato, caratterizzato da ampie disponibilità economiche, da consumi di elevato livello e dall'acquisto nonché dalla disponibilità di diversi immobili (un'ampia casa coniugale, la casa al mare e gli immobili in proprietà esclusiva di ciascuno). Dopo la separazione la B******** si è trasferita a Roma e deduce di vivere in piena ristrettezza economica, di occuparsi – almeno economicamente - dei figli che verrebbero trascurati dal padre, di essere stata titolare del solo reddito da insegnante (impiego dal quale ha poi chiesto l'aspettativa) e di versare in gravi e documentate condizioni di salute. La prospettazione della B******* è stata solo in parte confermata dall'istruttoria: risulta accertato che la resistente vive in affitto in una modesta abitazione e che è affetta da gravi e numerose patologie, documentate in atti, tanto da essere stata riconosciuta invalida al 74% dall'Inps. Benché sia titolare di specifica capacità professionale (quale insegnante e psicologa), deve escludersi che l'età e le condizioni di salute possano consentirle una attività lavorativa impegnativa e lucrosa. Allo stato non lavora e non percepisce trattamenti pensionistici. La B*********** è, tuttavia, titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare costituito da immobili siti nei luoghi di origine in Calabria. Si tratta di immobili valutabili, come indicato nella consulenza contabile disposta nella fase istruttoria, in circa 450.000,00 euro. La B*******e deduce di non percepire redditi perché si tratta di immobili occupati dal Comune di Montalto Uffugo che sarebbe tenuto a pagare una indennità di occupazione e che gli immobili sarebbero difficilmente commerciabili in ragione delle liti giudiziarie che la dividono dal fratello. Al di là di tali soggettive considerazioni, gli immobili costituiscono una posta patrimoniale importante per valutare le complessive condizioni economiche della resistente. La B******, contrariamente, poi a quanto affermato nell'introdurre il giudizio, negli ultimi anni non ha vissuto nell'indigenza ma ha potuto contare su somme liquide e risparmi pari ad almeno 350.000,00 euro, frutto essenzialmente della vendita della casa al mare in comproprietà con il marito e di lasciti ereditari derivanti dalla successione paterna. Parte di queste somme sono state investite in operazioni imprenditoriali all'estero (come dedotto e documentato dalla controparte e nemmeno contestato dalla B*******) e, tuttavia, non hanno offerto significativi guadagni trattandosi di gelaterie aperte in Libano e in altri Paesi del medio Oriente, rapidamente abbandonate per i rivolgimenti sociali che hanno interessato quei Paesi. La consulenza tecnica contabile depositata in atti ha condotto un’analisi approfondita dei conti correnti nella disponibilità della B******** e se ne evince la disponibilità delle somme innanzi ricordate e un progressivo inaridimento delle entrate in contanti, con il ridursi della capacità professionale della resistente e il peggiorare delle sue condizioni economiche. Con riguardo alla condizione economica del C****** occorre osservare quanto segue. Il C******* è parte di una famiglia di facoltosi imprenditori, attivi soprattutto nel campo delle autolinee per il trasporto pubblico. Nel costituirsi in giudizio ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato di non avere redditi, di non essere titolare di conti correnti e titoli. Dalle indagini condotte, del tutto parzialmente, dalla Guardia di Finanza e da quelle condotte, in modo molto più esaustivo, dal c.t.u. nominato, è emersa invece la reale condizione del C*******. Negli ultimi anni, a partire dalla separazione nel 2007 fino ad oggi, il C******* è stato titolare di diversi conti correnti, reperiti ed analizzati dal c.t.u. Dall'esame dei conti correnti risultano entrate in contanti per svariate centinaia di migliaia di euro, con una media pari a più di 150.000,00 euro annui; negli anni esaminati (dal 2007 al 2015) il flusso totale di somme liquide transitate sui conti intestati al ricorrente supera il milione di euro. Si tratta di entrate derivanti solo in parte dalla vendita di immobili (la casa al mare in comproprietà con la moglie, la casa coniugale di proprietà esclusiva del C*******) e di quote societarie (il 12% circa della principale società di famiglia, attiva nel campo dei trasporti e ben patrimonializzata, ceduta al padre del ricorrente dopo l'introduzione di questo giudizio e dopo che la B******* aveva chiesto al Giudice l'autorizzazione al sequestro delle quote in capo al marito) ma in parte evidentemente derivanti dalla perdurante attività imprenditoriale del C******. Il C******* ha giustificato la cessione della casa coniugale nonché la cessione delle quote sociali con la necessità di onorare debiti per i quali, tuttavia, non ha fornito dimostrazione documentale. Risulta, poi, ceduto un ulteriore immobile, nel 2012, per un prezzo pari a 400.000,00 euro e solo in parte la somma (per euro 50.000,00) risulta transitata sui conti corrente del C****** agli atti di causa. Tali atti vanno, allora, più rettamente qualificati quali atti di dismissione patrimoniale diretti, in sostanza, a dissimulare le proprie possibilità economiche e a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale a fronte dei crediti vantati dalla controparte di questo giudizio in ragione dell'ordinanza presidenziale. In proposito va osservato come, al fine di determinare l'adeguatezza dei mezzi dell'ex-coniuge richiedente in relazione al tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, le potenzialità economiche del coniuge più facoltoso (intese quale insieme di elementi reddituali e patrimoniali, sia nella loro valutazione statica sia nella loro proiezione dinamica) devono essere valutate con riguardo al patrimonio comunque costruito e maturato e non possono essere ridotte in ragione di una dismissione del patrimonio operata dal coniuge obbligato all'assegno. La cessione degli immobili operate dal C******, effettuate volontariamente e in alcuni casi senza corrispettivo rinvenibile all'attivo dei conti correnti depositati dal C*******, non vale a frustrare le aspettative maturate dalla B******* con riguardo all'evoluzione della vita matrimoniale e alle comunque perduranti prospettive della solidarietà post-coniugale. Va, ancora, evidenziato come il C******, nel periodo successivo alla separazione abbia continuato a garantirsi un elevato tenore di vita (le spese dimostrate dagli estratti delle carte di credito sono di assoluto livello) e non abbia presentato dichiarazioni fiscali. Va, così, censurato il comportamento processuale del C*******, che ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alla sua consistenza patrimoniale fin dall'inizio del giudizio e non ha depositato gli estratti dei conti corrente bancari a lui intestati, come pure era stato disposto fin dall'udienza presidenziale e di seguito ribadito con ordinanza del G.i. all'avvio delle operazioni peritali. La condotta del C******* è, in tale prospettiva, ampiamente valutabile ai sensi degli art. 116 e 118 c.p.c., dal momento che con dichiarazioni sempre lacunose e talvolta palesemente mendaci il C******* ha precluso al Tribunale di avere una esaustiva e affidabile ricostruzione delle sue possibilità economiche. E' emersa, ad ogni modo, e all'evidenza, la posizione economica e reddituale di elevato livello della quale gode il ricorrente. Egli è, ancora, titolare della quota di 1/9 di un ampio patrimonio immobiliare pervenuto dalla madre in via successoria. Si è già ampiamente dedotto circa le altre proprietà del ricorrente dismesse dopo l'avvio di questo giudizio. Il C******* è anche titolare esclusivo delle quote sociali di due società. Il ricorrente dichiara che le due società riguarderebbero attività chiuse, ma della circostanza non fornisce alcuna concreta dimostrazione non avendo depositato i bilanci, gli estratti conto bancari delle predette società, come pure dovuto. Il C******* è, in definitiva, un imprenditore che opera in diversi settori e che si può avvalere di consistenti somme liquide, che è abituato a dissimulare le sue entrate e che ha compiuto atti di dismissione patrimoniale che, se valgono a privarlo della titolarità formale dei cespiti ceduti, non mutano il giudizio di assoluto rilievo che emerge circa la sua posizione patrimoniale e circa le sue concrete e perduranti capacità reddituali (dimostrate dai flussi di denaro contante, di assegni e di accrediti emersi sui conti correnti a lui intestati e ottenuto solo dal c.t.u. con interrogazioni alle banche). La condizione economica del C*******, per come emerge dall'istruttoria sopra sintetizzata, è certamente superiore a quella della B*******. Sotto il profilo patrimoniale il C******* è tuttora titolare di un cospicuo patrimonio costituito dalle quote dell'asse ereditario e dalle quote delle due società, ma vanno anche considerati gli atti di dismissione compiuti dopo l'avvio di questo giudizio che riguardano almeno due beni in proprietà esclusiva e un bene in comproprietà e che, come già rilevato, non valgono a frustrare l'aspettativa maturata dalla B******* circa la prospettiva matrimoniale prima e la solidarietà post-matrimoniale poi. Sotto il profilo reddituale le entrate che il C******* si assicura già come emergenti dai conti correnti in atti (conti che tuttavia costituiscono solo una parte di quelli a disposizione del C*******, atteso che questi non li ha prodotti spontaneamente e che importanti operazioni di vendita non vi trovano riscontro) sono molto superiori a quelle a disposizione della B*******. Emerge una netta sproporzione reddituale a favore del C******* pur senza potersi ricostruire l'esatto ammontare dei redditi a disposizione del ricorrente. Va, in proposito, considerato il consolidato principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio a favore dell'ex coniuge i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ciò che appare decisivo osservare è, allora, che la B******* - per il peggiorare delle sue condizioni di salute, per il progressivo venir meno dei risparmi a disposizione all'atto della separazione e per un oggettiva minore capacità reddituale della moglie rispetto al marito che ha contraddistinto il matrimonio tra le parti, non può garantirsi in via autonoma un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e ha, per questa via, diritto all'assegno divorzile. In ordine alla quantificazione dell'assegno assumono rilievo i seguenti elementi: la B******* è comunque titolare di un patrimonio immobiliare piuttosto corposo e già descritto e di somme liquide investite innanzi quantificate; la B******* ha contribuito solo in via del tutto parziale al formarsi del patrimonio e dei redditi del C******* (essenzialmente derivanti dalle aziende della famiglia di origine); il matrimonio è stato molto lungo e la B*******, soprattutto nella prima parte della vita coniugale, ha sacrificato prospettive personali di carriera per dedicarsi alla crescita e alla educazione dei figli; la B******* soffre di problemi di salute che le precludono concrete possibilità di ricollocazione lavorativa; il C******* continuerà ad occuparsi in via esclusiva del mantenimento di due dei tre figli della coppia. In ragione degli elementi esposti il Collegio stima equo liquidare l'assegno divorzile dovuto alla resistente, e ricorrente in via riconvenzionale, nella somma di euro 1.800,00 mensili a decorrere dalla data della sentenza di divorzio, e cioè dal mese di marzo 2013. Il C******* va considerato soccombente e condannato alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo atteso che il giudizio ha accertato il diritto all'assegno divorzile richiesto dalla B******* e che la lunga durata del procedimento è dipesa essenzialmente dalla necessità di ottenere la documentazione bancaria e reddituale fin dall'inizio richiesta e mai depositata spontaneamente dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa tra le parti in data 15-28.2.2013, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
  1. l) pone a carico di C******* per intero il mantenimento dei figli **** e *****;
2) pone a carico di C******* l'assegno di divorzio pari ad euro 1.800,00 mensili da corrispondersi a far data dal marzo 2013 all'exconiuge B******* entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici IST A T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 3) condanna C******* a rifondere a B******* spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 8.500,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge: pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto del G.i., per intero definitivamente a carico di C*******. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 20 l 6. Nicolò Silvestri
Diritto Penale6 dicembre 2016

Diffamazione aggravata a mezzo stampa, art. 595, commi 1 e 3 , c.p.

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La diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine Facebook, di post diffamatori, integra reato quando l’inequivoca individuazione dell’offeso può desumersi con ragionevole certezza (Sent. CDA di L’Aquila del 9.2.2016 n. 85). Il Tribunale di Lanciano, Sez. Dist. Atessa, ritenendo colpevole l’imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 595, commi 1 e 3, c.p. (diffamazione aggravata), con sentenza del 10.5.2013 lo condannò ad una multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Viene proposto appello contestando l'insussistenza del fatto ascritto. La Corte d’Appello di L’Aquila riforma la sentenza impugnata -e assolve l'imputato- per insussistenza del fatto riaffermando il principio secondo il quale, in materia di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta (quali natura dell’offesa, circostanze narrate, riferimenti personali e temporali), i quali devono essere valutati complessivamente, in modo tale che possa desumersi con ragionevole certezza l’inequivoca individuazione dell’offeso; in buona sostanza, si richiede che chiunque legga l’articolo diffamatorio, abbia la piena ed immediata consapevolezza dell’identità del destinatario. Nell’individuazione del destinatario dell’offesa, è necessario far ricorso ad un criterio oggettivo, non essendo consentito ricorrere ad intuizioni o a soggettive congetture di persone che ritengano di poter essere destinatari dell’offesa (vd. Cass. N. 11747/08, Cass. N. 7839/90). Avv. Roberta Girone
Diritto Civile1 dicembre 2016

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis anche se si tratta di misura cautelare può essere negato per considerazioni nel merito

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Con il provvedimento in commento il tribunale ordinario di Roma ha rigettato un’istanza di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata dal subconduttore di un immobile concesso in locazione (e sottoposto a procedura di rilascio a seguito della risoluzione del contratto per morosità). Nel rigettare la richiesta di parte istante, il giudice di merito ha aderito all'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, fin dal momento della proposizione del ricorso, devono sussistere il fumus di fondatezza e l’an della pretesa che parte ricorrente preannuncia di far valere in sede di cognizione ordinaria e, quindi, il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l’accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata. Data questa premessa il Giudice, rilevato che era già intervenuta, tra locatore e conduttore, una sentenza che aveva negato i medesimi vizi che il subconduttore intendeva dedurre con l’accertamento preventivo, sentenzia che tale pronuncia fa stato anche nei confronti di quest'ultimo precludendogli di sollevare le medesime doglianze con separata azione. Inoltre il Giudice ha rigettato la richiesta di accertamento tecnico preventivo in virtù dell’esistenza di una clausola del contratto di sublocazione nella quale era espressamente prevista una rinuncia da parte del conduttore –della sublocazione- ad agire per il risarcimento dei possibili danni derivanti da riparazioni che dovessero rendersi necessarie all'immobile.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 6^ CIVILE

- sciogliendo la riserva assunta all’udienza 26.9.2016 nella causa r.g. n. ******\16 – A** ***** avente ad oggetto consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., RILEVA che l’istanza di istruzione preventiva va respinta in quanto così come evidenziato dal F*** ********** si verte in tema di sublocazione ed il rapporto locatizio principale è stato dichiarato risolto con sentenza di aprile 2016 di questo Tribunale per morosità del conduttore; con detta sentenza è stata respinta anche la domanda del conduttore soc. E********** riferita all’esistenza di vizi dell’immobile con sua parziale inutilizzabilità. Ne consegue che detta sentenza fa stato anche nel rapporto locatizio derivato sottostante. Peraltro, sempre il F******* ha evidenziato l’esistenza di clausola contrattuale sub art. 8 della sublocazione in base alla quale il conduttore rinuncia ai possibili danni derivanti da riparazioni che dovessero rendersi necessarie all’immobile. In tale situazione fattuale e processuale difetta quel necessario fumus boni iuris che deve assistere l’istanza di istruzione preventiva svolta prima della introduzione del giudizio di merito. Gli atti di istruzione preventiva sono infatti stati assimilati dalla Corte costituzionale ai tipici provvedimenti di natura cautelare seguendone le medesime norme processuali. In tale prospettiva va altresì rilevato che la parte istante non ha meglio specificato l’epoca dell’insorgenza dei fenomeni dannosi dedotti pur essendo nella detenzione dell’immobile dal 2003 né ha allegato e provato di aver comunicato in un qualche tempo al conduttore principale ed al locatore l’esistenza di detti fenomeni prima del presente ricorso del luglio 2016 onde procedersi alla loro verifica e soluzione, così avvertendo detti soggetti delle responsabilità per inadempimento, rilevanti in ragione della dedotta inagibilità sia del piano seminterrato che del piano terra; non risulta neppure che il subconduttore abbia per tale ragione sospeso nel corso dei vari anni il pagamento dei subcanoni di locazione. PERTANTO:
  1. rigetta l’istanza in questione e condanna la A** ********** al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte resistente s.r.l. E** ****** e F*** ************* in euro 2.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge.
  2. la Cancelleria comunichi il presente provvedimento con urgenza alle parti costituite.
Roma, 30 settembre 2016 Nicolò Silvestri