Con l’ordinanza in esame (n. 3887/2020 del 17/2/2020) la suprema Corte di Cassazione a sezioni riunite ha riconosciuto che la pretesa di un Sindaco a vedersi corrisposte le spese legali sostenute per il giudizio penale relativo a fatti ritenuti commessi nell’adempimento dei suoi compiti -conclusosi con la sua assoluzione- attiene all’accertamento di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo sia nell’ipotesi in cui i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati in epoca anteriore, sia posteriore all'entrata in vigore dell'art. 7-bis, D.L. n. 78 del 2015.
Ciò che conferisce rilievo alla qualificazione della pretesa è l’iter argomentativo che sorregge l’impianto motivazionale che nega la fondatezza di quanto variamente sostenuto da diverse Corti di merito nonché dai Giudici contabili. Sino ad oggi, diversi Giudici contabili e alcune corti di merito hanno variamente sostenuto che: «Ai fini del rimborso a un assessore comunale delle spese legali da lui sostenute nell'ambito di un processo penale per delitti contro la pubblica amministrazione conclusosi con sentenza di proscioglimento con formula piena, non è applicabile il principio, valevole nell'ambito del contratto di mandato, per cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico»; sent. 165/2012 Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Basilicata. Anche la giurisprudenza di merito amministrativa (TAR Lecce sent. 1821/2016) si è pronunciata su un caso analogo (in cui la pronuncia assolutoria nei confronti di un Sindaco era ''perché il fatto non sussiste'') statuendo: «l'orientamento giurisprudenziale più avveduto esclude la possibilità di equiparare, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute per affrontare un procedimento penale, il dipendente dell'ente locale al consigliere comunale per la diversa struttura ontologica del rapporto che lega costoro alI'ente medesimo. Mentre, infatti, il dipendente è legato all'ente locale da un rapporto di servizio vero e proprio … Il consigliere comunale è vincolato all’ente da mero rapporto di carattere onorario… Mentre quest'ultimo agisce per conto del mandante, ossia nell'interesse esclusivo del mandante, il consigliere comunale è chiamato a curare gli interessi di tutta la comunità locale in cui opera o, quanto meno, di tutta la parte politica che lo ha eletto, il che genera un rapporto che può definirsi di rappresentanza politica». Idem il Tribunale di Lanciano con l’ordinanza 913/2017 e il Tribunale di Potenza con la sentenza 987/17.
Con l’ordinanza in commento, i giudici di legittimità hanno, invece, sconfessato l’assunto pervicacemente affermato sottolineando che detta esegesi non è condivisibile, sottolineando che: «In tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi; ne consegue che, con riferimento a funzionari onorari del Comune (persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato; nella specie assessore e vicesindaco), in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l’art. 1720 cod. civ., da applicare in via analogica ai sensi dell’art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile (Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2006, n. 478). Tale soluzione è destinata a trovare conferma anche alla luce della disciplina introdotta – nel testo dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 – dalla legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l’ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti (l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; l’assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d’altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell’amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l’equilibrio di bilancio, che non assegna all’ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.»
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IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
ha pronunciato il seguenteDECRETO
nella causa n. 1***/2018 R.G. di opposizione ex art. 98 L.Fall., promossa da: B**** S***** (Avv. **); contro C***** ****** ******* Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori ****** ******** (Avv. ***** ******); ***Premesso che:
l'opponente, in data 24/03/2016, instaurava dinanzi al Giudice del lavoro una causa contro C***** ****** ******* Società Cooperativa (di seguito anche "C*****"), al fine di ottenere l’accertamento del demansionamento e del trasferimento illegittimo posti in essere dall' istituto di credito nei suoi confronti. Nelle more di detto giudizio veniva avviata la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di ****. B**** S***** chiedeva, dunque, l'ammissione allo stato passivo per i crediti a lei asseritamente dovuti a titolo di risarcimento del danno derivatole dal demansionamento e dal trasferimento illegittimo, per una somma complessiva di Euro 91.999,19. I Commissari Liquidatori ammettevano il credito di B**** S***** con riserva, "trattandosi di asserito credito per risarcimento del danno patrimoniale per demansionamento, per il quale è tuttora in corso un giudizio". Il giudizio lavoristico, interrotto a seguito della messa in liquidazione dell'odierna opposta, si era in realtà estinto ex lege ex art. 305 c.p.c, alla luce della mancata riassunzione dello stesso da parte dell'odierna opponente. In questa sede, l'opponente contesta il provvedimento assunto dal giudice delegato, di ammissione con riserva del suo credito, ritenendolo privo in fatto del presupposto giustificativo, ovvero la pendenza di un separato giudizio. Conclude chiedendo l'ammissione in via definitiva allo stato passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. l c.c., del suo credito. Instaurato il giudizio, si sono costituiti i Commissari Liquidatori, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto e l'esclusione del credito dell'opponente dal passivo della procedura.Rilevato che:
preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'opposizione proposta da B**** S*****. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i crediti lavoristici possono essere fatti valere nei confronti della procedura concorsuale, con l'applicabilità del relativo regime di opposizione ai sensi dell'art. 209 L.F. Tuttavia, ha specificato che "tale possibilità presuppone l'insinuazione del credito nello stato passivo che, a sua volta, presuppone necessariamente che ne sia stata accertata l'esistenza e che ne sia indicato il relativo valore in termini monetari, secondo la regola desumibile dagli artt. 93 e 95 L.F., applicabile anche in materia di liquidazione coatta amministrativa (vedi, per tutte: Cass. 9 giugno 2014, n 12873; Cass. 15febbraio 2016, n 2917)" (Cass. sez, lav., 19 giugno 2017, n. 15066). Poiché per la durata della procedura amministrativa di liquidazione coatta "le azioni non aventi ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma di denaro restano al giudice de/lavoro" (Cass. sez. unite, 10 gennaio 2006, n. 141), l'an e il quantum del diritto di credito dell'opponente avrebbero dovuto essere accertati dal Giudice del Lavoro e non nell'ambito della procedura di liquidazione amministrativa. Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione. L'estinzione del processo dinanzi al Giudice del Lavoro determina, inoltre, il venir meno della condizione cui era legata l'ammissione del credito di parte opponente. Lo stesso deve essere dunque escluso dal passivo della procedura di liquidazione di C*******. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti si intendono assorbite dall'eccezione preliminare affrontata. L'opposizione deve essere quindi respinta, con condanna dell'opponente alle spese, liquidate in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 54/2014 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), con esclusione della tariffa prevista per la fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività e con applicazione della riduzione del 50% delle tariffe medie ivi previste in ragione della natura e non complessità dell'attività svolta e della mancata valutazione del merito della causa,P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da B**** S*****; dispone l'esclusione del credito vantato da B**** S*****, pari ad Euro 91.999,19, dal passivo della procedura di liquidazione amministrativa di C***** ******* ******* Società Cooperativa; condanna B**** S***** a rifondere a C***** ******* ******* Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa le spese dell'opposizione, che liquida in € 4.015,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie. Dispone che i Commissari liquidatori provvedano alla conseguente modifica dello stato passivo. Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Civile il giorno 15 marzo2019. Il Giudice estensoreRoberta Girone
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai seguenti magistrati: dott.ssa F***** M****** dott. V******* V****** dott. R****** R****** Presidente Giudice Giudice rei. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguenteSENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. ****/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2011, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2016 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertenteTRA
C****** A******, nato a ******* il *.*.19**, elettivamente domiciliato in Roma, Via ******** , presso lo studio dell'Avv.***** *******, rappresentato e difeso in questo giudizio dall'Avv. **** **** per procura in calce al ricorso- ricorrente -
E
*******, nata a ********, il *.*.19**, elettivamente domiciliata in Roma, Via ******, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Girone che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica- interventore ex lege-
Conclusioni: all'udienza del 16 dicembre 2015 le parti hanno precisato le conclusioni a verbale.Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in cancelleria il 22.12.2011 e ritualmente notificato il 22.2.2012 C******** deduceva: - di essersi unito in matrimonio concordatario con ********* in Roma 1'**.**.1983; - che dall'unione erano nati tre figli: ****** nel 1987, ****** nel 1992 e ***** nel 1994; - che l 'unione coniugale era naufragata e le parti avevano sottoscritto separazione consensuale in data 8.3.2007, omologata dal Tribunale di Cosenza in data 4.4.2007; - che in sede di separazione consensuale: la casa coniugale veniva assegnata allo stesso ricorrente; i figli continuavano a vivere tutti e tre presso il padre che si impegnava a farsi carico del loro mantenimento per intero; i coniugi si dichiaravano autonomi economicamente; i coniugi si impegnavano a vendere la casa al mare e a dividersi al 50% il prezzo ricavato; - che i figli vivevano ancora con il padre e che non erano autonomi economicamente; - che dall'epoca della separazione la comunione coniugale non si era più ricostituita. Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, dichiararsi l'autonomia patrimoniale dei coniugi e porsi a carico del padre per intero il mantenimento dei tre figli. B*********** si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando nel resto la domanda di parte ricorrente. La B******* deduceva:Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. I figli delle parti sono maggiorenni. Il maggiore vive a Roma ed è da tempo autonomo, come dichiarato anche dal padre all'ultima udienza innanzi al G.i., dal momento che lavora e ha costituito un proprio nucleo familiare. I due figli più piccoli di anni 22 e 24, per età e attitudini professionali, non sono ancora autonomi economicamente. Sul punto non vi è contestazione tra le parti. I ragazzi, benché abbiano iniziato a svolgere lavori saltuari, soprattutto il minore, con competenze da meccanico, vivono con il padre e sono a carico di questi. Nell' introdurre il giudizio il C****** ha chiesto dichiararsi l'autonomia tra i coniugi richiamando la pattuizione in tal senso intercorsa in sede di separazione consensuale nel 2007 innanzi al tribunale di Cosenza. Nel costituirsi in giudizio la B******** ha dedotto di essere in serie difficoltà economiche e di avere diritto ad un assegno divorzile, da porsi a carico del marito, descritto come un facoltoso imprenditore. Al fine di valutare la fondatezza della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla parte resistente occorre ricordare come presupposto per la determinazione dell'assegno divorzile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sia l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, il tenore di vita precedente deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali (Cass. 12.7.2007, n. 15610). Anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 15.5.2013, n. 11686). Al fine di delibare la domanda di assegno divorzile vanno allora, nella fattispecie, considerati alcuni elementi incontestati tra le parti. Il matrimonio tra le parti è durato ventiquattro anni fino alla separazione e trenta anni fino alla pronuncia di divorzio. Per scelta comune dei coniugi il tenore di vita matrimoniale è stato sostenuto in via principale dal marito, titolare di indiscusse capacità patrimoniali e reddituali, mentre la moglie si è dedicata alla cura e all'educazione dei figli rinunciando a un impiego in Roma quale dipendente Alitalia per tornare nel Paese di origine. Come dedotto dalla resistente, verificabile già dalla documentazione in atti e nemmeno specificamente contestato dall'odierno ricorrente, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio è stato più che agiato, caratterizzato da ampie disponibilità economiche, da consumi di elevato livello e dall'acquisto nonché dalla disponibilità di diversi immobili (un'ampia casa coniugale, la casa al mare e gli immobili in proprietà esclusiva di ciascuno). Dopo la separazione la B******** si è trasferita a Roma e deduce di vivere in piena ristrettezza economica, di occuparsi – almeno economicamente - dei figli che verrebbero trascurati dal padre, di essere stata titolare del solo reddito da insegnante (impiego dal quale ha poi chiesto l'aspettativa) e di versare in gravi e documentate condizioni di salute. La prospettazione della B******* è stata solo in parte confermata dall'istruttoria: risulta accertato che la resistente vive in affitto in una modesta abitazione e che è affetta da gravi e numerose patologie, documentate in atti, tanto da essere stata riconosciuta invalida al 74% dall'Inps. Benché sia titolare di specifica capacità professionale (quale insegnante e psicologa), deve escludersi che l'età e le condizioni di salute possano consentirle una attività lavorativa impegnativa e lucrosa. Allo stato non lavora e non percepisce trattamenti pensionistici. La B*********** è, tuttavia, titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare costituito da immobili siti nei luoghi di origine in Calabria. Si tratta di immobili valutabili, come indicato nella consulenza contabile disposta nella fase istruttoria, in circa 450.000,00 euro. La B*******e deduce di non percepire redditi perché si tratta di immobili occupati dal Comune di Montalto Uffugo che sarebbe tenuto a pagare una indennità di occupazione e che gli immobili sarebbero difficilmente commerciabili in ragione delle liti giudiziarie che la dividono dal fratello. Al di là di tali soggettive considerazioni, gli immobili costituiscono una posta patrimoniale importante per valutare le complessive condizioni economiche della resistente. La B******, contrariamente, poi a quanto affermato nell'introdurre il giudizio, negli ultimi anni non ha vissuto nell'indigenza ma ha potuto contare su somme liquide e risparmi pari ad almeno 350.000,00 euro, frutto essenzialmente della vendita della casa al mare in comproprietà con il marito e di lasciti ereditari derivanti dalla successione paterna. Parte di queste somme sono state investite in operazioni imprenditoriali all'estero (come dedotto e documentato dalla controparte e nemmeno contestato dalla B*******) e, tuttavia, non hanno offerto significativi guadagni trattandosi di gelaterie aperte in Libano e in altri Paesi del medio Oriente, rapidamente abbandonate per i rivolgimenti sociali che hanno interessato quei Paesi. La consulenza tecnica contabile depositata in atti ha condotto un’analisi approfondita dei conti correnti nella disponibilità della B******** e se ne evince la disponibilità delle somme innanzi ricordate e un progressivo inaridimento delle entrate in contanti, con il ridursi della capacità professionale della resistente e il peggiorare delle sue condizioni economiche. Con riguardo alla condizione economica del C****** occorre osservare quanto segue. Il C******* è parte di una famiglia di facoltosi imprenditori, attivi soprattutto nel campo delle autolinee per il trasporto pubblico. Nel costituirsi in giudizio ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato di non avere redditi, di non essere titolare di conti correnti e titoli. Dalle indagini condotte, del tutto parzialmente, dalla Guardia di Finanza e da quelle condotte, in modo molto più esaustivo, dal c.t.u. nominato, è emersa invece la reale condizione del C*******. Negli ultimi anni, a partire dalla separazione nel 2007 fino ad oggi, il C******* è stato titolare di diversi conti correnti, reperiti ed analizzati dal c.t.u. Dall'esame dei conti correnti risultano entrate in contanti per svariate centinaia di migliaia di euro, con una media pari a più di 150.000,00 euro annui; negli anni esaminati (dal 2007 al 2015) il flusso totale di somme liquide transitate sui conti intestati al ricorrente supera il milione di euro. Si tratta di entrate derivanti solo in parte dalla vendita di immobili (la casa al mare in comproprietà con la moglie, la casa coniugale di proprietà esclusiva del C*******) e di quote societarie (il 12% circa della principale società di famiglia, attiva nel campo dei trasporti e ben patrimonializzata, ceduta al padre del ricorrente dopo l'introduzione di questo giudizio e dopo che la B******* aveva chiesto al Giudice l'autorizzazione al sequestro delle quote in capo al marito) ma in parte evidentemente derivanti dalla perdurante attività imprenditoriale del C******. Il C******* ha giustificato la cessione della casa coniugale nonché la cessione delle quote sociali con la necessità di onorare debiti per i quali, tuttavia, non ha fornito dimostrazione documentale. Risulta, poi, ceduto un ulteriore immobile, nel 2012, per un prezzo pari a 400.000,00 euro e solo in parte la somma (per euro 50.000,00) risulta transitata sui conti corrente del C****** agli atti di causa. Tali atti vanno, allora, più rettamente qualificati quali atti di dismissione patrimoniale diretti, in sostanza, a dissimulare le proprie possibilità economiche e a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale a fronte dei crediti vantati dalla controparte di questo giudizio in ragione dell'ordinanza presidenziale. In proposito va osservato come, al fine di determinare l'adeguatezza dei mezzi dell'ex-coniuge richiedente in relazione al tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, le potenzialità economiche del coniuge più facoltoso (intese quale insieme di elementi reddituali e patrimoniali, sia nella loro valutazione statica sia nella loro proiezione dinamica) devono essere valutate con riguardo al patrimonio comunque costruito e maturato e non possono essere ridotte in ragione di una dismissione del patrimonio operata dal coniuge obbligato all'assegno. La cessione degli immobili operate dal C******, effettuate volontariamente e in alcuni casi senza corrispettivo rinvenibile all'attivo dei conti correnti depositati dal C*******, non vale a frustrare le aspettative maturate dalla B******* con riguardo all'evoluzione della vita matrimoniale e alle comunque perduranti prospettive della solidarietà post-coniugale. Va, ancora, evidenziato come il C******, nel periodo successivo alla separazione abbia continuato a garantirsi un elevato tenore di vita (le spese dimostrate dagli estratti delle carte di credito sono di assoluto livello) e non abbia presentato dichiarazioni fiscali. Va, così, censurato il comportamento processuale del C*******, che ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alla sua consistenza patrimoniale fin dall'inizio del giudizio e non ha depositato gli estratti dei conti corrente bancari a lui intestati, come pure era stato disposto fin dall'udienza presidenziale e di seguito ribadito con ordinanza del G.i. all'avvio delle operazioni peritali. La condotta del C******* è, in tale prospettiva, ampiamente valutabile ai sensi degli art. 116 e 118 c.p.c., dal momento che con dichiarazioni sempre lacunose e talvolta palesemente mendaci il C******* ha precluso al Tribunale di avere una esaustiva e affidabile ricostruzione delle sue possibilità economiche. E' emersa, ad ogni modo, e all'evidenza, la posizione economica e reddituale di elevato livello della quale gode il ricorrente. Egli è, ancora, titolare della quota di 1/9 di un ampio patrimonio immobiliare pervenuto dalla madre in via successoria. Si è già ampiamente dedotto circa le altre proprietà del ricorrente dismesse dopo l'avvio di questo giudizio. Il C******* è anche titolare esclusivo delle quote sociali di due società. Il ricorrente dichiara che le due società riguarderebbero attività chiuse, ma della circostanza non fornisce alcuna concreta dimostrazione non avendo depositato i bilanci, gli estratti conto bancari delle predette società, come pure dovuto. Il C******* è, in definitiva, un imprenditore che opera in diversi settori e che si può avvalere di consistenti somme liquide, che è abituato a dissimulare le sue entrate e che ha compiuto atti di dismissione patrimoniale che, se valgono a privarlo della titolarità formale dei cespiti ceduti, non mutano il giudizio di assoluto rilievo che emerge circa la sua posizione patrimoniale e circa le sue concrete e perduranti capacità reddituali (dimostrate dai flussi di denaro contante, di assegni e di accrediti emersi sui conti correnti a lui intestati e ottenuto solo dal c.t.u. con interrogazioni alle banche). La condizione economica del C*******, per come emerge dall'istruttoria sopra sintetizzata, è certamente superiore a quella della B*******. Sotto il profilo patrimoniale il C******* è tuttora titolare di un cospicuo patrimonio costituito dalle quote dell'asse ereditario e dalle quote delle due società, ma vanno anche considerati gli atti di dismissione compiuti dopo l'avvio di questo giudizio che riguardano almeno due beni in proprietà esclusiva e un bene in comproprietà e che, come già rilevato, non valgono a frustrare l'aspettativa maturata dalla B******* circa la prospettiva matrimoniale prima e la solidarietà post-matrimoniale poi. Sotto il profilo reddituale le entrate che il C******* si assicura già come emergenti dai conti correnti in atti (conti che tuttavia costituiscono solo una parte di quelli a disposizione del C*******, atteso che questi non li ha prodotti spontaneamente e che importanti operazioni di vendita non vi trovano riscontro) sono molto superiori a quelle a disposizione della B*******. Emerge una netta sproporzione reddituale a favore del C******* pur senza potersi ricostruire l'esatto ammontare dei redditi a disposizione del ricorrente. Va, in proposito, considerato il consolidato principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio a favore dell'ex coniuge i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ciò che appare decisivo osservare è, allora, che la B******* - per il peggiorare delle sue condizioni di salute, per il progressivo venir meno dei risparmi a disposizione all'atto della separazione e per un oggettiva minore capacità reddituale della moglie rispetto al marito che ha contraddistinto il matrimonio tra le parti, non può garantirsi in via autonoma un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e ha, per questa via, diritto all'assegno divorzile. In ordine alla quantificazione dell'assegno assumono rilievo i seguenti elementi: la B******* è comunque titolare di un patrimonio immobiliare piuttosto corposo e già descritto e di somme liquide investite innanzi quantificate; la B******* ha contribuito solo in via del tutto parziale al formarsi del patrimonio e dei redditi del C******* (essenzialmente derivanti dalle aziende della famiglia di origine); il matrimonio è stato molto lungo e la B*******, soprattutto nella prima parte della vita coniugale, ha sacrificato prospettive personali di carriera per dedicarsi alla crescita e alla educazione dei figli; la B******* soffre di problemi di salute che le precludono concrete possibilità di ricollocazione lavorativa; il C******* continuerà ad occuparsi in via esclusiva del mantenimento di due dei tre figli della coppia. In ragione degli elementi esposti il Collegio stima equo liquidare l'assegno divorzile dovuto alla resistente, e ricorrente in via riconvenzionale, nella somma di euro 1.800,00 mensili a decorrere dalla data della sentenza di divorzio, e cioè dal mese di marzo 2013. Il C******* va considerato soccombente e condannato alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo atteso che il giudizio ha accertato il diritto all'assegno divorzile richiesto dalla B******* e che la lunga durata del procedimento è dipesa essenzialmente dalla necessità di ottenere la documentazione bancaria e reddituale fin dall'inizio richiesta e mai depositata spontaneamente dal ricorrente.P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa tra le parti in data 15-28.2.2013, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 6^ CIVILE
- sciogliendo la riserva assunta all’udienza 26.9.2016 nella causa r.g. n. ******\16 – A** ***** avente ad oggetto consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., RILEVA che l’istanza di istruzione preventiva va respinta in quanto così come evidenziato dal F*** ********** si verte in tema di sublocazione ed il rapporto locatizio principale è stato dichiarato risolto con sentenza di aprile 2016 di questo Tribunale per morosità del conduttore; con detta sentenza è stata respinta anche la domanda del conduttore soc. E********** riferita all’esistenza di vizi dell’immobile con sua parziale inutilizzabilità. Ne consegue che detta sentenza fa stato anche nel rapporto locatizio derivato sottostante. Peraltro, sempre il F******* ha evidenziato l’esistenza di clausola contrattuale sub art. 8 della sublocazione in base alla quale il conduttore rinuncia ai possibili danni derivanti da riparazioni che dovessero rendersi necessarie all’immobile. In tale situazione fattuale e processuale difetta quel necessario fumus boni iuris che deve assistere l’istanza di istruzione preventiva svolta prima della introduzione del giudizio di merito. Gli atti di istruzione preventiva sono infatti stati assimilati dalla Corte costituzionale ai tipici provvedimenti di natura cautelare seguendone le medesime norme processuali. In tale prospettiva va altresì rilevato che la parte istante non ha meglio specificato l’epoca dell’insorgenza dei fenomeni dannosi dedotti pur essendo nella detenzione dell’immobile dal 2003 né ha allegato e provato di aver comunicato in un qualche tempo al conduttore principale ed al locatore l’esistenza di detti fenomeni prima del presente ricorso del luglio 2016 onde procedersi alla loro verifica e soluzione, così avvertendo detti soggetti delle responsabilità per inadempimento, rilevanti in ragione della dedotta inagibilità sia del piano seminterrato che del piano terra; non risulta neppure che il subconduttore abbia per tale ragione sospeso nel corso dei vari anni il pagamento dei subcanoni di locazione. PERTANTO: